ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00028

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 15 del 29/11/2022
Abbinamenti
Atto 1/00012 abbinato in data 29/11/2022
Atto 1/00023 abbinato in data 29/11/2022
Atto 1/00026 abbinato in data 29/11/2022
Atto 1/00030 abbinato in data 29/11/2022
Firmatari
Primo firmatario: GRIMALDI MARCO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 28/11/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/11/2022
BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/11/2022
DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/11/2022
EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/11/2022
FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/11/2022
GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/11/2022
MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/11/2022
PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/11/2022
ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/11/2022
ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/11/2022


Stato iter:
30/11/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/11/2022
Resoconto GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/11/2022
Resoconto LAUS MAURO ANTONIO DONATO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto GIOVINE SILVIO FRATELLI D'ITALIA
Resoconto CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto MASCARETTI ANDREA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto FOSSI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto MALAGOLA LORENZO FRATELLI D'ITALIA
Resoconto SCOTTO ARTURO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
INTERVENTO GOVERNO 29/11/2022
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
PARERE GOVERNO 30/11/2022
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 30/11/2022
Resoconto COLUCCI ALESSANDRO NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE
Resoconto MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto D'ALESSIO ANTONIO AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Resoconto TENERINI CHIARA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Resoconto AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto NISINI TIZIANA LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto ORLANDO ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/11/2022

DISCUSSIONE IL 29/11/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/11/2022

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 30/11/2022

NON ACCOLTO IL 30/11/2022

PARERE GOVERNO IL 30/11/2022

DISCUSSIONE IL 30/11/2022

RESPINTO IL 30/11/2022

CONCLUSO IL 30/11/2022

Atto Camera

Mozione 1-00028
presentato da
GRIMALDI Marco
testo presentato
Martedì 29 novembre 2022
modificato
Mercoledì 30 novembre 2022, seduta n. 16

   La Camera,

   premesso che:

    il punto 6 del Pilastro europeo dei diritti sociali afferma che «i lavoratori hanno diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso. Sono garantite retribuzioni minime adeguate, che soddisfino i bisogni del lavoratore e della sua famiglia in funzione delle condizioni economiche e sociali nazionali, salvaguardando nel contempo l'accesso al lavoro e gli incentivi alla ricerca di lavoro. La povertà lavorativa va prevenuta. Le retribuzioni sono fissate in maniera trasparente e prevedibile, conformemente alle prassi nazionali e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali»;

    il 19 ottobre 2022 l'Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea;

    secondo una stima Inapp relativa all'impatto dell'introduzione di un salario minimo legale, trarrebbero beneficio da tale misura circa 2,6 milioni di lavoratori e lavoratrici. Di questi, circa 1,9 milioni di lavoratori a tempo pieno, il 18,4 per cento del totale dei dipendenti a tempo pieno e circa 680.000 lavoratori a tempo parziale, il 29 per cento del totale dei dipendenti part-time;

    secondo dati elaborati da Eurostat, nel 2019 l'11,8 per cento dei lavoratori italiani era da includersi nella categoria di «lavoro povero», a fronte di una media europea notevolmente inferiore (9,2 per cento). Dalle più recenti e accreditate ricerche, tenuto conto anche degli effetti devastanti della pandemia, risulta che tra i settori più esposti c'è quello turistico (specie alberghi e ristoranti) col 64,5 per cento di addetti a rischio bassa retribuzione annuale, seguito da altri servizi (41,6 per cento), dal settore delle costruzioni (31,7 per cento) e dall'agricoltura (30 per cento);

    applicando i parametri Istat (retribuzione inferiore alla soglia dei 9 euro l'ora), ricercatori del Censis hanno quantificato come working poor 2,9 milioni di lavoratori: 35 per cento nella classe 15-29 anni; 47,4 per cento nella classe 30-49 anni; 79 per cento operai, 53,3 per cento uomini. Tra gli operai ci sono 8,6 milioni persone che lavorano per un totale di poco più di 200 giornate l'anno, con una retribuzione media annua di 14.762 euro. Ci sono poi 629 mila apprendisti che lavorano 203 giorni l'anno per 11.709 euro. Nella sfera del lavoro povero, si possono inquadrare, peraltro, quasi tutti i lavoratori precari e una parte significativa dei lavoratori del settore agricolo e della vasta area del lavoro domestico (921 mila), cui va sommato il lavoro irregolare (circa 3 milioni di persone);

    nel 2020 la fondazione Di Vittorio ha reso noto che la massa salariale è scesa nell'eurozona del 2,4 per cento, mentre in Italia ha avuto un tracollo del 7,2 per cento. Anche depurando il dato italiano dall'ampio sostegno derivato dalla cassa integrazione (pari a 17,3 miliardi di euro in più sul 2019), l'insieme dei salari scende del 3,9 per cento, molto di più del livello europeo. In Italia ci sono 3 milioni di precari, 2,7 milioni di part-time involontari, una parte dei quali anche precari; 2,3 milioni di disoccupati ufficiali che diventano 4 milioni se si includono gli inattivi;

    il salario minimo legale esiste nella grande maggioranza degli Stati membri dell'Unione europea, tranne che in Danimarca, Svezia, Finlandia, Austria e Italia;

    in genere, gli Stati che non hanno introdotto finora un salario minimo legale sono Paesi nei quali è garantita un'elevata copertura dei diritti dei lavoratori mediante i contratti collettivi;

    in Italia, come ha rilevato nel 2021 in un suo studio la Confederazione europea dei sindacati (Etui and Etuc, Benchmarking working Europe 2020, Brussels, Etui, 2020), già prima della crisi economico-sociale dovuta alla pandemia e alla crisi energetica e dell'aumento delle materie prime, il numero dei lavoratori esposti al rischio di povertà era aumentato sensibilmente nel secondo decennio del secolo;

    la crisi pandemica e la successiva crisi energetica hanno ulteriormente aggravato una situazione che già vedeva milioni di lavoratori in Italia preda del lavoro povero, precario, privo di diritti;

    come affermato anche dalla direttiva (UE) 2022/2041, l'iniziativa legislativa per istituire il salario minimo non può e non deve essere alternativa alla contrattazione collettiva, tenuto conto che si vanno diffondendo contratti collettivi «pirata», ovvero quei contratti stipulati da organizzazioni sindacali e soprattutto da organizzazioni datoriali di dubbia rappresentatività, nonostante quanto stabilito ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 39 della Costituzione tutt'ora inattuato;

    va ricordato che in Italia esiste una sorta di salario minimo solo grazie a un consolidato orientamento dalla giurisprudenza del lavoro, che ha affermato, sia pure con qualche oscillazione, attraverso l'interpretazione combinata dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 2099, secondo comma, del codice civile, il diritto delle persone che lavorano a percepire i minimi salariali previsti dai contratti collettivi;

    va rilevato, però, che vi sono diversi contratti collettivi nazionali di lavoro, sovente in concorrenza tra loro, e che non sussiste alcuna legge sulla rappresentanza e sulla rappresentatività sindacale che vincoli il datore di lavoro all'applicazione di un contratto collettivo, neppure con riguardo al trattamento economico ivi previsto, fatto salvo quanto precisato al punto che precede relativamente all'applicabilità dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi;

    la tutela economica delle lavoratrici e dei lavoratori è fattore determinante per una crescita sostenibile basata sull'equità e il salario minimo è uno dei fattori che può contribuire alle migliori condizioni di lavoro;

    è sconfortante il quadro sulla disparità salariale, di genere e geografica. Al Sud si guadagna il 25 per cento in meno rispetto alla media del Paese, mentre le donne percepiscono in media il 27 per cento in meno degli uomini;

    appare improcrastinabile definire un intervento normativo che:

     a) consenta una definizione certa, eguale per tutti i rapporti di lavoro e cogente del trattamento economico;

     b) nella perdurante inattuazione dell'articolo 39, seconda parte della Costituzione, comporti l'integrale rispetto del precetto costituzionale relativo al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente (articolo 36, comma 1), prevedendo che questa non sia inferiore al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, tanto per i lavoratori subordinati, quanto per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela;

     c) garantisca l'adeguatezza nel tempo del trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente, attraverso l'incremento automatico dell'importo previsto dai precedenti articoli sulla base di contratti collettivi dei quali sia nel frattempo intervenuta scadenza o disdetta, per mezzo dell'applicazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati prodotto dall'Istituto nazionale di statistica, con l'effetto di mantenere alle parti sociali il ruolo di autorità salariali e di conservare un valore adeguato all'importo che il legislatore avrà considerato costituire attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione;

     d) individui un salario minimo legale, inderogabile anche dalle parti sociali, per evitare che proprio i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali è più debole il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali, possano vedersi fissate retribuzioni contrattuali collettive non conformi, come ha riconosciuto anche la giurisprudenza, al requisito costituzionale di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;

     e) definisca dei criteri nazionali per la determinazione e l'aggiornamento periodico e puntuale dei salari minimi legali, che tengano conto del potere d'acquisto dei salari minimi, del livello generale dei salari lordi e della loro distribuzione, del tasso di crescita dei salari lordi e dell'andamento della produttività del lavoro;

     f) preveda sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni delle disposizioni nazionali che istituiscono la tutela garantita dal salario minimo, garantendo, in particolare, il diritto di ricorso in caso di violazione del diritto relativo ai salari minimi legali o alla tutela garantita dal salario minimo e tutelando i lavoratori e i loro rappresentanti da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro a seguito di un reclamo o di una procedura promossa al fine di ottenere il rispetto in caso di violazione dei diritti relativi alla tutela dal salario minimo,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, per dare piena attuazione ai principi e alle finalità della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché a quanto sancito dalla Costituzione agli articoli 36 e 37, con particolare riguardo a:

  a) definire con certezza, eguale per tutti i rapporti di lavoro e cogente, il trattamento economico, nel rispetto del precetto costituzionale relativo al diritto di ogni lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente (articolo 36, comma 1), attraverso l'obbligo che questa non sia inferiore al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative;

  b) garantire l'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno di commisurazione del trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, nel caso di esistenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili;

  c) garantire l'adeguatezza del trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente, attraverso l'incremento automatico dell'importo previsto dai contratti collettivi dei quali sia nel frattempo intervenuta scadenza o disdetta, per mezzo dell'applicazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati prodotto dall'Istituto nazionale di statistica, al fine di mantenere alle parti sociali il ruolo di autorità salariali e conservare un valore adeguato all'importo;

  d) individuare comunque il salario minimo legale, inderogabile anche dalle parti sociali, pari a 10 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali, importo annualmente da rivalutare sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicare a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale e senza differenza di genere, al fine di garantire una retribuzione proporzionata, che superi le differenze di genere e contrasti le disuguaglianze;

  e) garantire l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della direttiva europea 2022/2041, che consente agli Stati membri di «ricorrere a un meccanismo automatico di adeguamento dell'indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati e conformemente al diritto e alle prassi nazionali, a condizione che l'applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale»;

  f) stabilire, in base all'articolo 12 della direttiva 2022/2041, in caso di violazione il diritto di ricorso del lavoratore o delle organizzazioni sindacali con procedura sommaria per l'applicazione diretta dei minimi salariali.
(1-00028) «Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

salario minimo

retribuzione del lavoro

contratto collettivo