ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00026

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 15 del 29/11/2022
Abbinamenti
Atto 1/00012 abbinato in data 29/11/2022
Atto 1/00023 abbinato in data 29/11/2022
Atto 1/00028 abbinato in data 29/11/2022
Atto 1/00030 abbinato in data 29/11/2022
Firmatari
Primo firmatario: RICHETTI MATTEO
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 28/11/2022


Stato iter:
30/11/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/11/2022
Resoconto LAUS MAURO ANTONIO DONATO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto GIOVINE SILVIO FRATELLI D'ITALIA
Resoconto CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto MASCARETTI ANDREA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto FOSSI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto MALAGOLA LORENZO FRATELLI D'ITALIA
Resoconto SCOTTO ARTURO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
INTERVENTO GOVERNO 29/11/2022
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
PARERE GOVERNO 30/11/2022
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 30/11/2022
Resoconto COLUCCI ALESSANDRO NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE
Resoconto MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto D'ALESSIO ANTONIO AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Resoconto TENERINI CHIARA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Resoconto AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto NISINI TIZIANA LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto ORLANDO ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/11/2022

DISCUSSIONE IL 29/11/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/11/2022

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 30/11/2022

NON ACCOLTO IL 30/11/2022

PARERE GOVERNO IL 30/11/2022

DISCUSSIONE IL 30/11/2022

RESPINTO IL 30/11/2022

CONCLUSO IL 30/11/2022

Atto Camera

Mozione 1-00026
presentato da
RICHETTI Matteo
testo presentato
Martedì 29 novembre 2022
modificato
Mercoledì 30 novembre 2022, seduta n. 16

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 36 della Costituzione italiana non si limita meramente a stabilire che la retribuzione di ogni lavoratore debba essere proporzionata al lavoro secondo criteri oggettivi, quali la qualità e la quantità della prestazione, ma prevede anche che essa debba essere sufficiente a soddisfare i bisogni e le esigenze fondamentali personali e familiari del lavoratore affinché egli possa vivere una vita «libera e dignitosa»;

    in Italia si stima che ci siano oltre 4 milioni di cosiddetti working poors (lavoratori poveri), coloro i quali, cioè, pur avendo un'occupazione, si trovano costantemente a rischio di povertà e di esclusione sociale a causa del livello eccessivamente basso del loro reddito;

    il citato articolo 36 della Costituzione va letto unitamente al successivo articolo 39, il quale attribuisce ai sindacati, previa loro registrazione, il potere di stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro vincolanti per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria cui il contratto si riferisce, a patto che l'accordo sia stato stipulato dai sindacati stessi rappresentati in modo congiunto e proporzionato ai rispettivi iscritti;

    la mancata attuazione di quest'ultima previsione costituzionale ha determinato due criticità: da un lato, la mancata estensione dell'efficacia dei contratti collettivi nei confronti di tutti i lavoratori appartenenti alla medesima categoria – si stima che almeno il 15 per cento dei lavoratori non sia coperto da contratti collettivi – e, dall'altro, una proliferazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stessi;

    se, nel tempo, alla mancanza di un'efficacia generalizzata dei contratti collettivi nazionali di lavoro ha sopperito una consolidata giurisprudenza secondo cui i minimi tabellari stabiliti nei medesimi contratti sono applicabili anche alle imprese e ai lavoratori che non hanno sottoscritto alcun contratto, come ribadito anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 51 del 2015, dall'altro l'elevato numero di questi ultimi – secondo l'ultimo rapporto del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) al 31 dicembre 2021 risultavano depositati ben 992 contratti collettivi – ha fatto sì che emergesse il fenomeno del cosiddetto «dumping contrattuale», vale a dire l'applicazione di contratti firmati da organizzazioni non rappresentative con minimi tabellari più bassi;

    l'Italia, infatti, fa parte di quella ristrettissima schiera di Paesi dell'Unione europea – ed è l'unico Paese fondatore – in cui non esiste un salario minimo stabilito per legge, dove quindi si delega univocamente alla contrattazione collettiva nazionale la sua fissazione e, di conseguenza, la dignità retributiva dei lavoratori;

    se i dati sui working poors in Italia, e in generale sulle persone sotto la soglia di povertà, sono peggiorati a causa della pandemia, va sottolineato che la tendenza negli ultimi 30 anni era già comunque negativa, con un aumento costante del divario tra la crescita media dei salari nei Paesi Ocse e quella in Italia;

    se, da un lato, occorre rilevare come l'Italia, secondo il compendio degli indicatori sulla produttività realizzato dall'Ocse nel 2018, sia fanalino di coda per i livelli di produttività fin dai primi anni del 2000 – quindi da prima della crisi finanziaria del 2008 –, in molti settori i salari hanno avuto una dinamica di crescita inferiore a quella della produttività stessa, con compensi reali orari diminuiti in media dello 0,4 per cento tra il 2010 e il 2016; gli ultimi dati pubblicati dall'Ocse confermano che negli ultimi trent'anni l'Italia ha avuto una sostanziale stagnazione nella crescita dei salari (+0,3 per cento), mentre altre due grandi economie europee come Francia e Germania, dove peraltro è previsto un salario minimo legale, hanno registrato una crescita di oltre il 33 per cento;

    con l'obiettivo di voler creare all'interno dell'Unione europea un mercato del lavoro e un contesto sociale più equi e dignitosi, il 4 ottobre 2022 il Consiglio dell'Unione europea ha, per quanto di competenza, definitivamente approvato la direttiva (UE) 2022/2041, volta alla promozione di salari minimi adeguati in tutti gli Stati membri, i quali avranno due anni per recepirla, non già con l'obbligo di introdurre un salario minimo legale laddove non previsto, ma con il fine di garantire l'adeguatezza dei salari minimi e condizioni di vita e di lavoro accettabili per tutti, sempre nel rispetto delle specificità di ogni ordinamento nazionale (punto 12 del preambolo);

    al quinto punto del preambolo della citata direttiva, viene chiamato in causa il Pilastro europeo dei diritti sociali del 2017, il quale statuisce il «diritto dei lavoratori a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso» e la garanzia di «salari minimi adeguati che soddisfino i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie», in analogia a quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione;

    al successivo punto 8 del preambolo si riafferma il principio secondo cui i salari minimi previsti dal diritto nazionale o da contratti collettivi «se fissati a livelli adeguati (...) contribuiscono a garantire una vita dignitosa, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla Convenzione n. 131 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1970» e «possono contribuire a ridurre la povertà a livello nazionale e a sostenere la domanda interna e il potere d'acquisto, a rafforzare gli incentivi al lavoro, a ridurre le disuguaglianze salariali, il divario retributivo di genere e la povertà lavorativa e a limitare il calo del reddito nei periodi di contrazioni economiche»; al punto 16, poi, si sottolinea come, se da un lato la contrattazione collettiva contribuisce a tutelare salari minimi adeguati, dall'altro «negli ultimi decenni le strutture tradizionali di contrattazione collettiva si sono indebolite, a causa, tra l'altro, di spostamenti strutturali dell'economia verso settori meno sindacalizzati e (...) dell'aumento delle forme di lavoro precarie e atipiche»;

    la direttiva comunitaria ha individuato delle direttrici specifiche entro cui i Paesi membri debbono muoversi, prevedendo, in particolare: criteri di determinazione e aggiornamento periodico dei salari minimi legali che tengano conto del potere d'acquisto e del costo della vita, così come del tasso di crescita dei salari e dei livelli di lungo periodo della produttività (articolo 5), attraverso il coinvolgimento delle parti sociali (articolo 7); l'accesso effettivo dei lavoratori ai salari minimi legali, con controlli e ispezioni da parte degli organismi responsabili (articolo 8); che gli operatori economici e i loro subappaltatori, nell'aggiudicazione ed esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, si conformino agli obblighi concernenti i salari e la contrattazione collettiva (articolo 9); strumenti efficaci di raccolta dati per il monitoraggio e la comunicazione biennale alla stessa Commissione europea (articolo 10); l'accesso pubblico a tutte le informazioni utili alla tutela garantita del salario minimo, ivi inclusi i meccanismi di ricorso (articolo 11), con diritto a risoluzioni delle controversie, con eventuale risarcimento, efficaci e tempestive (articolo 12); sanzioni applicabili in caso di violazioni dei diritti e degli obblighi previsti dagli ordinamenti nazionali in applicazione della direttiva stessa (articolo 13),

impegna il Governo:

1) ad adottare le iniziative di competenza per recepire tempestivamente la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di giungere all'approvazione di una legge sulla rappresentanza che:

  a) assicuri la validità erga omnes dei contratti collettivi e combatta il fenomeno del dumping contrattuale, garantendo validità solo ai contratti firmati da organizzazioni realmente rappresentative;

  b) preveda la fissazione di un salario minimo legale inderogabile non inferiore ai 9 euro l'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali per i settori che, anche a seguito dell'applicazione della riforma di cui al punto a), non risultino coperti dalla contrattazione collettiva, ovvero per lavori aventi carattere di saltuarietà;

  c) determini i parametri per l'adeguamento periodico della retribuzione minima legale, con riferimento in particolare agli indici economici in materia di tasso di crescita dei salari, livelli di lungo periodo della produttività, potere d'acquisto e costo della vita;

  d) introduca strumenti efficaci di raccolta dati e monitoraggio al fine di garantire, attraverso adeguati controlli, l'effettiva applicazione dei salari minimi legali, prevedendo adeguate misure sanzionatorie in caso di violazione, nonché di meccanismi di ricorso e di risoluzione delle controversie;

  e) preveda iniziative di informazione e formazione dei prestatori di lavoro.
(1-00026) «Richetti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

salario minimo

contratto collettivo

reddito basso